La Societa' Anonima ( S.A.)

La S.A. Svizzera e' la piu' prestigiosa, sicura e anonima tipologia di societa' al mondo. Non ha eguali in nessuna altra giurisdizione.

 

La nostra organizzazione vi permette di costituire questo tipo di societa' oppure potete semplicemente acquistare una societa' gia' pronta con la massima riservatezza e con pochissime attivita' formali. Inoltre potrete depositare le vostre azioni e domiciliare la vostra Societa' con tutti gli altri nostri servizi.

 

Con altrettanto poche formalita' potrete decidere di costituire da nuova la societa' in estrema riservatezza. Infatti e' sufficiente conoscere il nome della societa' e il suo scopo e in pochi giorni sara' possibile avere la societa' pronta ed operativa. La nostra societa' fornisce un servizio "chiavi in mano" prendendo accordi direttamente con il notaio, il registro di commercio e la banca.

 

Tutte le societa' Svizzere beneficiano di una imposta sul valore aggiunto del 7,6%, quindi molto inferiore alla corrispondente tassa nella maggior parte dei paesi europei.

 

L'imposizione fiscale delle S.A. e' basata su tre componenti: comunale, cantonale e federale. A seconda del cantone, le prime due imposte cambiano notevolmente e quindi determinati cantoni sono molto favorevoli dal punto di vista fiscale. Tra i primi posti nella classifica della convenienza fiscale, spiccano Zug e Svitto. Molto mite il Cantone Grigioni, che e' diventato molto piu' conveniente anche del Canton Ticino che pero' ha il vantaggio di essere estremamente vicino e raggiungibile in poco tempo.

 

E' molto importante sottolineare che in Svizzera le societa' possono dedurre fiscalmente praticamente tutti i costi inerenti la gestione societaria, rendendo, di fatto, la base imponibile molto piu' bassa rispetto ad altri paesi molto tassati come Italia e Germania ad esempio:

 

spese di rappresentanza ( compresi mazzi di fiori e le ricevute del Bar ), trasporto, autovetture, pubblicita', ecc... possono essere facilmente dedotte dall'imponibile, dando luogo quindi ad una fiscalita' estremamente giusta e mite.

 

Come altra nota importante occorre sottolineare che in Svizzera, l'attribuzione del numero iva ( equivalente della partita IVA italiana ) e' obbligatorio solo sopra un certo ammontare di fatturato interno pari a 75.000 Franchi ( ma solo se realizzato all'interno del territorio elvetico ), dando luogo ad una notevolissima semplificazione fiscale e gestionale delle societa' che si trovano a gestire quindi, una contabilità veramente semplice.

 

E' possibile acquistare S.A. pronte gia' iscritte al R.C. e pronte per lavorare. Queste societa' sono gia' registrate ed operative e per la cessione non necessitano ne di atto pubblico ne di formalita' particolari.

 

Inoltre, essendo pronte come pacchetto, hanno un costo particolarmente vantaggioso e non sono soggette ne a costi notarili, ne alla imposta di registrazione, che e' stata gia' assolta al momento della loro costituzione.

 

Orientativamente il costo di queste societa' e' di CHF 10.000 corrispondenti a circa euro 6.700.


Una societa' anonima ( artt. 620-763 CO ) puo' essere costituita da una o piu' persone naturali o giuridiche, la quale/le quali porta/portano un determinato capitale nella ditta che viene scomposto in somme parziali ( le azioni ).

Insieme alla ditta individuale ( in Svizzera se ne contano attualmente circa 156.000 ), la Societa' Anonima ( S.A. ) in Svizzera e' la forma giuridica prediletta ( attualmente circa 187.000 ) in quanto in fatto di responsabilita', prescrizioni sul capitale ecc.. offre determinati vantaggi anche per le piccole imprese.

Per gli impegni della Societa' Anonima risponde solo il patrimonio sociale, in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario.


I patti parasociali offrono chiarezza quando diverse parti partecipano ad un'impresa. La costituzione di una Societa' Anonima richiede la presenza di almeno tre azionisti. La procedura di costituzione e' piu' complessa e le spese di costituzione sono piu' elevate rispetto alle societa' di persone.

Il nome dell'azienda puo' essere scelto liberamente, a patto che non sia gia' stato scelto da un'altra societa' e bisogna aggiungervi "societa' anonima".

Capitale azionario

 

Il capitale azionario deve ammontare ad almeno CHF 100.'000.-. I fondatori azionari devono versare tuttavia solo il 20% del capitale azionario previsto ( liberare ); il minimo pero' deve comunque ammontare a CHF 50.000.-. Il resto va versato in un secondo tempo, al piu' tardi in caso di liquidazione o di fallimento.

Il capitale non deve essere necessariamente pagato in contanti, ma puo' essere versato anche sottoforma di conferimento in natura ( ad es. immobili, macchinari ecc.. ). La parte contante del capitale azionario viene versato al momento della costituzione su di un conto bancario vincolato, dove restera' bloccato fino alla pubblicazione della costituzione sul foglio ufficiale di commercio. In seguito viene trasferito dalla banca su di un conto della nuova societa'. A partire da questo momento la direzione d'azienda puo' disporre dell'importo.

Al capitale azionario possono partecipare quanti soci lo desiderino. Le azioni possono essere al portatore e/o nominative; il loro valore nominale deve ammontare ad almeno un centesimo.

 

  • Nel caso delle azioni al portatore gli azionisti restano anonimi; ogni portatore delle azioni e' considerato azionista. Le azioni al portatore cambiano di proprietario mediante la mera consegna del titolo a un'altra persona ( brevimano ).
  • Nel caso delle azioni nominative l'azione porta il reale nome dell'azionista. Questa persona deve inoltre essere iscritta nel libro delle azioni della societa'. Le azioni nominative cambiano di proprietario mediante la sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante ( la cosiddetta "girata" ) e l'iscrizione nel libro delle azioni della societa'.

In questo modo la S.A. ha un certo controllo sulla struttura degli azionisti: nel caso delle azioni nominative la societa' e i suoi organi conoscono gli azionisti; nel caso delle azioni al portatore non necessariamente. Per questo motivo molte piccole imprese optano per le azioni nominative e piazzano queste ultime ad es. nella propria famiglia.

I fondatori possono assicurarsi la loro influenza sulla S.A. anche attraverso le cosiddette azioni a valore plurimo. Queste ultime sono azioni con un valore nominale inferiore e pieno diritto di voto che portano il nome dei fondatori. Questo fa si che un azionista con 1.000 azioni a CHF 10.- puo' dominare l'assemblea dei soci contro 100 azionisti con azioni da CHF 100.-, nonostante entrambe le parti abbiamo versato la stessa somma di denaro (CHF 10'000.-).


Consiglio d'amministrazione

Una SA deve nominare un consiglio d'amministrazione ( cda ) composto da uno o piu' azionisti. Se alla societa' partecipano anche persone giuridiche, esse possono nominare un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

Almeno una persona che rappresenta la societa' deve essere domiciliata in Svizzera. Questa persona puo' essere un membro del cda oppure un membro della direzione. Il consiglio d'amministrazione e' l'organo costitutivo e di vigilanza supremo della Societa' Anonima. Stando al Codice delle obbligazioni ( CO ) il consiglio d'amministrazione puo' gestire gli affari della societa' direttamente o delegarli a terzi ( la soluzione piu' consueta ). Secondo la legge pero' il consiglio d'amministrazione ha sette attribuzioni inalienabili e irrevocabili (art. 716a CO).

I nomi dei consiglieri d'amministrazione vengono pubblicati nel registro di commercio. Essi sono responsabili per eventuali danni causati da loro stessi attraverso una violazione degli obblighi volontaria o per negligenza.

Negli ultimi anni ha acquisito maggiore importanza anche per le PMI la Corporate Governance, vale a dire il sistema con cui dovrebbe essere gestita una ditta.

Organo di revisione e relazione d'esercizio


Una Societa' Anonima deve disporre inoltre di un organo di revisione che va nominato durante la costituzione. L'organo di revisione e' incaricato di consegnare ogni anno un rapporto scritto sui libri contabili all'assemblea generale. Essa regola la sorveglianza sulle societa' fiduciarie e di revisione da parte dello stato. La procedura di controllo prevede la revisione ordinaria per S.A. ( e Sagl ) piu' grandi, le quali nell'arco di 2 anni consecutivi hanno superato 2 dei 3 valori limiti ( somma di bilancio: CHF 10 milioni; fatturato: CHF 20 milioni; 50 e piu' posti di lavoro a tempo pieno ). Tutte le altre imprese devono sottoporsi a una revisione contenuta.

 

Ogni Societa' Anonima deve elaborare ogni anno una relazione d'esercizio composta da un rendiconto d'esercizio e un rapporto annuale. Il rendiconto d'esercizio contiene il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio nonche' un allegato con le informazioni suppletive sulla societa' che soddisfino i requisiti minimi giuridici.

 

Assemblea generale

L'assemblea generale annua ( AG ) degli azionisti e' l'organo supremo di una SA. L'AG determina gli statuti, nomina il consiglio d'amministrazione e l'organo di revisione, approva o respinge il rapporto annuale e delibera sull'utilizzo dell'utile societario. Nel caso di un bilancio deficitario, il consiglio d'amministrazione deve indire subito un'assemblea generale e richiedere delle misure di risanamento. Nel caso di debiti in eccedenza, il consiglio d'amministrazione (o l'organo di revisione) deve informare il giudice.

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