La Societa' Anonima ( S.A.)
Una societa' anonima ( artt. 620-763 CO ) puo' essere costituita da una o piu' persone naturali o giuridiche, la quale/le quali porta/portano un determinato capitale nella ditta che viene scomposto in somme parziali ( le azioni ).
Insieme alla ditta individuale ( in Svizzera se ne contano attualmente circa 156.000 ), la Societa' Anonima ( S.A. ) in Svizzera e' la forma giuridica prediletta ( attualmente circa 187.000 ) in quanto in fatto di responsabilita', prescrizioni sul capitale ecc.. offre determinati vantaggi anche per le piccole imprese.
Per gli impegni della Societa' Anonima risponde solo il patrimonio sociale, in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario.
I patti parasociali offrono chiarezza quando diverse parti partecipano ad un'impresa. La costituzione di una Societa' Anonima richiede la presenza di almeno tre azionisti. La procedura di costituzione e' piu' complessa e le spese di costituzione sono piu' elevate rispetto alle societa' di persone.
Il nome dell'azienda puo' essere scelto liberamente, a patto che non sia gia' stato scelto da un'altra societa' e bisogna aggiungervi "societa' anonima".
Capitale
azionario
Il capitale azionario deve ammontare ad almeno CHF 100.'000.-. I fondatori azionari devono versare tuttavia solo il 20% del capitale azionario previsto ( liberare ); il minimo pero' deve comunque ammontare a CHF 50.000.-. Il resto va versato in un secondo tempo, al piu' tardi in caso di liquidazione o di fallimento.
Il capitale non deve essere necessariamente pagato in contanti, ma puo' essere versato anche sottoforma di conferimento in natura ( ad es. immobili, macchinari ecc.. ). La parte contante del capitale azionario viene versato al momento della costituzione su di un conto bancario vincolato, dove restera' bloccato fino alla pubblicazione della costituzione sul foglio ufficiale di commercio. In seguito viene trasferito dalla banca su di un conto della nuova societa'. A partire da questo momento la direzione d'azienda puo' disporre dell'importo.
Al capitale
azionario possono
partecipare quanti soci lo desiderino. Le azioni possono essere al
portatore
e/o nominative; il loro valore nominale deve ammontare ad almeno un
centesimo.
- Nel caso
delle azioni al portatore gli
azionisti restano anonimi; ogni portatore delle azioni e' considerato
azionista. Le azioni al portatore cambiano di
proprietario mediante la mera consegna del titolo a un'altra persona (
brevimano ).
- Nel caso
delle azioni nominative l'azione porta il reale nome dell'azionista.
Questa persona deve inoltre essere iscritta nel libro delle azioni
della societa'. Le azioni nominative cambiano di proprietario mediante
la sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante ( la cosiddetta
"girata" ) e l'iscrizione nel libro delle azioni della societa'.
I fondatori possono assicurarsi la loro influenza sulla S.A. anche attraverso le cosiddette azioni a valore plurimo. Queste ultime sono azioni con un valore nominale inferiore e pieno diritto di voto che portano il nome dei fondatori. Questo fa si che un azionista con 1.000 azioni a CHF 10.- puo' dominare l'assemblea dei soci contro 100 azionisti con azioni da CHF 100.-, nonostante entrambe le parti abbiamo versato la stessa somma di denaro (CHF 10'000.-).
Consiglio d'amministrazione
Una SA deve nominare un consiglio d'amministrazione ( cda ) composto da uno o piu' azionisti. Se alla societa' partecipano anche persone giuridiche, esse possono nominare un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.
Almeno una persona che rappresenta la societa' deve essere domiciliata in Svizzera. Questa persona puo' essere un membro del cda oppure un membro della direzione. Il consiglio d'amministrazione e' l'organo costitutivo e di vigilanza supremo della Societa' Anonima. Stando al Codice delle obbligazioni ( CO ) il consiglio d'amministrazione puo' gestire gli affari della societa' direttamente o delegarli a terzi ( la soluzione piu' consueta ). Secondo la legge pero' il consiglio d'amministrazione ha sette attribuzioni inalienabili e irrevocabili (art. 716a CO).
I nomi dei consiglieri d'amministrazione vengono pubblicati nel registro di commercio. Essi sono responsabili per eventuali danni causati da loro stessi attraverso una violazione degli obblighi volontaria o per negligenza.
Negli ultimi
anni ha acquisito maggiore importanza anche
per le PMI
Organo di revisione e relazione d'esercizio
Una Societa' Anonima deve disporre inoltre di un organo di revisione che va nominato durante la costituzione. L'organo di revisione e' incaricato di consegnare ogni anno un rapporto scritto sui libri contabili all'assemblea generale. Essa regola la sorveglianza sulle societa' fiduciarie e di revisione da parte dello stato. La procedura di controllo prevede la revisione ordinaria per S.A. ( e Sagl ) piu' grandi, le quali nell'arco di 2 anni consecutivi hanno superato 2 dei 3 valori limiti ( somma di bilancio: CHF 10 milioni; fatturato: CHF 20 milioni; 50 e piu' posti di lavoro a tempo pieno ). Tutte le altre imprese devono sottoporsi a una revisione contenuta.
Ogni Societa'
Anonima deve
elaborare ogni anno una relazione d'esercizio composta da un rendiconto
d'esercizio e un rapporto annuale. Il rendiconto d'esercizio contiene
il conto
dei profitti e delle perdite, il bilancio nonche' un allegato con le
informazioni suppletive sulla societa' che soddisfino i requisiti
minimi
giuridici.
Assemblea
generale
L'assemblea
generale annua ( AG ) degli azionisti e'
l'organo supremo di una SA. L'AG determina gli statuti, nomina il
consiglio
d'amministrazione e l'organo di revisione, approva o respinge il
rapporto
annuale e delibera sull'utilizzo dell'utile societario. Nel caso di un
bilancio
deficitario, il consiglio d'amministrazione deve indire subito
un'assemblea
generale e richiedere delle misure di risanamento. Nel caso di debiti
in
eccedenza, il consiglio d'amministrazione (o l'organo di revisione)
deve
informare il giudice.

