Il Trust

 

Il trust prevede la particolare circostanza che il proprietario di un bene può spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo.

Poiché non è possibile dimostrare che il denaro faccia riferimento al suo antico proprietario, non è possibile tassarlo.

l trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del trust tre:

  • disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust.
  • amministratore/gestore (trustee).
  • beneficiario, ( posizione espressa o implicita )

Il disponente intesta sia beni mobili che beni immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente.

Posizione eventuale è quella del guardiano (protector). Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente ( il soggetto che istituisce il Trust ) nel quadro normativo di riferimento ( come specificato dalla Convenzione dell’Aja )

Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione ( dei beni ) all'amministratore ( che non ne diventa proprietario vero e proprio ), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.


Meccanismi del trust

Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia; il settlor ( disponente ) trasferisce l'intestazione ( non la proprietà ), di quei beni perche’ vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:

  • un trasferimento di intestazione;
  • amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

Qualcuno definisce il trust ( quantomeno il trust nel suo schema classico ) una sorta di "donazione congelata" dove è individuabile un donante ( disponente ) un beneficiario ed un amministratore intestatario pro tempore dei beni.

 

C'è da puntualizzare tuttavia l'oggettiva difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche proprio per la sua attitudine ad essere declinato in una miriade di meccanismi, tutti legittimi purché nei limiti della Convenzione, della normativa regolatrice richiamata e del sistema giuridico ove è istituito.

 

Analogie e differenze con il mandato fiduciario

Si dice comunemente che il trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale, ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, ( che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi ), nel trust invece il trustee è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiary.

Il trustee può alienare, permutare, affittare, dare a garanzia i beni in trust ( alle condizioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente ).

Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa ( salva substantia rerum ).

La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria. Il contraltare della protezione del bene in trust è la compressione del diritto di proprietà subita dall'apposizione di un vincolo a tutela di interessi riconosciuti legittimi.

Il trust dà garanzia di tutela giurisprudenziale ad un rapporto di fiducia che tipicamente è fuori dal mondo delle leggi.

Si noti inoltre che il settlor ( cioè l'originario pieno proprietario dei beni ) può istituire in testamento il trust.

 

Soggetti coinvolti

 

Trustee

Il trustee può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del settlor, o anche una persona giuridica ( societa’ ). L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.


Beneficiary

Anche il beneficiary può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico ( es.: "i miei nipoti e pronipoti"; "i poveri del villaggio …"; ecc… Tra i beneficiari può essere ricompreso anche il trustee.


Scopi del trust

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust è una via di mezzo tra una “Obbligazione” ed una "proprietà speciale" ( ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata" ) che può essere utilizzato per moltissimi motivi. Dire trust è come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

 

  • protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
  • riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione;
  • tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;
  • tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;
  • beneficenza: in molti ordinamenti di common law gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;
  • forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono una derivazione dei trust fund anglosassioni;
  • altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.
 

In UK i trust sono strutture anonime ma soggette a tassazione.

 

I trust del Liechtenstein al contrario, non sono tassati.

 

La giurisprudenza europea dimostra il favore di tribunali al riconoscimento del trust ( legittimo e meritevole ) e tra le oltre sessanta sentenze italiane ( favorevoli al riconoscimento del trust ) nessuna è di condanna o tratta anche velatamente di riciclaggio.

 

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